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LABRADOR CLUB ITALIANO - CODICE DEONTOLOGICO
Ogni socio del Labrador Club Italiano si impegna a:
- allevare e mantenere i propri Labrador nelle migliori condizioni possibili di salute, carattere e morfologia
- non vendere i propri cuccioli a commercianti, importatori di animali, né portarli in vendita in fiere, mercati, lotterie ecc ma trovare acquirenti finali dei quali si conoscano nome e indirizzo e dei quali si presupponga la buona fede ed il desiderio di offrire al cucciolo una sistemazione stabile.
- fornire agli acquirenti dei cuccioli tutta la possibile assistenza per ciò che riguarda la buona crescita dei soggetti, o per ciò che sia comunque inerente ai problemi della razza
- operare sempre con la massima lealtà e correttezza nei confronti degli altri soci, contribuendo a creare un’atmosfera distesa e non astiosa o esageratamente competitiva
- tenere nelle manifestazioni cinofile un comportamento ineccepibile, evitando polemiche, offese, critiche immotivate e cercando invece di essere sempre collaborativi e tolleranti
- evitare qualunque tipo di crudeltà o maltrattamento del cane, nell’ addestramento come nella vita quotidiana.
LABRADOR CLUB ITALIANO - statuto
Art. 1
Costituzione
Viene costituito il Labrador Retriever Club Italiano (LCI) con sede in Cermenate (Como).
Il Labrador Retriever Club Italiano è un’associazione senza fini di lucro che ha come unico scopo la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della razza Labrador Retriever.
Il LCI promuove o partecipa a manifestazioni e iniziative che mirino alla realizzazione del proprio scopo sociale.
Il LCI promuove la divulgazione delle conoscenze scientifiche in materia di selezione e cura del cane, ed in particolare del Labrador, affinché l’allevamento di questa razza sia condotto in modo consapevole e rigoroso.
Il LCI cura l’informazione dei propri soci e la pubblicazione di articoli sul Labrador sulla stampa specializzata.
Il LCI sostiene tutte le attività che i soci intendono svolgere (Esposizioni, caccia, soccorso, agility, pet-therapy ecc...) purché siano effettuate nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e caratteriali della razza.
Il LCI si impegna a far osservare ai propri soci nelle manifestazioni cinofile norme comportamentali consone alla dignità ed al buon nome dell’Associazione, pena l’espulsione dall’Associazione stessa.
Art. 2
Soci
Possono entrare a far parte del LCI tutti i cittadini italiani e stranieri appassionati della razza che condividano e rispettino i principi dell’Associazione la cui domanda d’associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
Ogni socio al momento dell’iscrizione al LCI si impegna a rispettare lo statuto.
Sono esclusi dall’ammissione a socio: i commercianti, importatori e rivenditori di cani; coloro che, oltre ai Retrievers, allevino più di un’altra razza in prima persona o attraverso familiari e che non possono dimostrare di avere nel Labrador il proprio principale interesse; coloro che abbiano in corso con l’Enci provvedimenti disciplinari.
I soci si dividono in: Soci Ordinari, Soci Juniores, Soci Sostenitori.
I Soci Juniores sono tutti i soci di età inferiore ai 18 anni che versano la quota associativa juniores.
I Soci Sostenitori sono coloro che, intendendo dare un ulteriore appoggio all’Associazione, versano la quota associativa annuale sostenitori.
I soci Ordinari sono tutti gli altri.
I soci maggiorenni hanno diritto di voto in assemblea, dopo il secondo anno consecutivo di associazione (dunque al terzo anno) e se in regola col pagamento della quota associativa annuale (pari alla quota ordinaria).
L’assemblea generale dei soci decide la quota annua per i soci ordinari, juniores e la quota minima per i sostenitori.
Il Consiglio può, in casi particolari, conferire il titolo di Socio Onorario.
Art. 3
Perdita della qualità di socio
Non versando la quota associativa dovuta entro il 31 marzo dell’anno in corso si perde la qualità di socio.
Il socio viene espulso su delibera del Consiglio se:
1. infrange i regolamenti dell’Associazione
2. nuoce al buon nome dell’Associazione con comportamenti disonesti o indecorosi.
L’apertura del processo di espulsione verrà notificata dal Consiglio a mezzo di lettera raccomandata, al socio che avrà facoltà di difendersi davanti al Consiglio, e di inoltrare ricorso entro 30 giorni dalla decisione.
Art. 4
Organi Sociali
Sono organi ufficiali del LCI:
· L’assemblea generale dei soci;
· Il Consiglio;
· Il Presidente;
· Il Comitato dei Probiviri;
· Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5
Assemblea generale dei soci
Hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale i soci Ordinari e Sostenitori, in regola con il pagamento della quota sociale, che siano soci continuativamente da almeno due anni, dunque a partire dal terzo anno consecutivo di iscrizione all’Associazione.
Prima di questa scadenza hanno diritto di parola ma non di voto. Hanno diritto di parola ma non di voto anche i soci Juniores.
Ciascun socio con diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio con diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Ogni socio potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe che andranno presentate al Segretario prima dell’inizio dell’Assemblea.
Art. 6
Assemblea generale dei soci: modalità di funzionamento
L’assemblea è convocata:
1. Tutte le volte che il Consiglio lo ritenga necessario;
2. Quando almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto ne faccia richiesta;
3. Almeno una volta l’anno.
La convocazione dell’Assemblea sarà fatta, fatto salvo quanto disposto dall’ultimo comma del presente articolo, quindici giorni prima mediante comunicazione a tutti i soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
L’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita allorché risulti presente, di prima persona o per delega, la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci votanti presenti. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del LCI o, in caso di assenza o di impedimento di quest’ ultimo, dal vicepresidente o da un consigliere.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il cinquanta per cento più uno dei soci con diritto di voto presenti.
L’Assemblea potrà essere convocata seduta stante quando sia presente la totalità dei soci con diritto di voto.
Art. 7
Assemblea generale dei soci: compiti dell’assemblea
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
1. sul programma generale dell’Associazione,
2. sull’elezione delle cariche sociali,
3. sui rendiconti finanziari,
4. sulle modifiche dello statuto,
5. sulla misura della quota associativa,
6. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri con i supplenti, e i sindaci revisori con i supplenti.
Art. 8
Consiglio
Il Consiglio è composto da sei consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei soci. I consiglieri devono essere Soci Ordinari o Sostenitori.
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dai primi non eletti in ordine di voti ricevuti. I membri così eletti resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.
Art. 9
Consiglio: compiti
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci. Fra l’altro esso:
1. è responsabile dell’amministrazione sociale;
2. approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari;
3. propone l’ammissione di nuovi Soci;
4. delibera il rifiuto all’ammissione di nuovi Soci;
5. delibera l’espulsione dei Soci;
6. indice e patrocina manifestazioni;
7. sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume e nomina le mansioni;
8. tiene contatti con altre associazioni cinofile.
Art. 10
Consiglio: modalità operative
Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente, di un Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri.
Gli avvisi di convocazione saranno diramati dal Presidente almeno quindici giorni prima di ciascuna riunione e saranno inviati a tutti i consiglieri con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta elettronica, fax o telegramma.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi non fossero presenti, dal Consigliere più anziano di età.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci.
Art. 11
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni sia in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede a quanto inerente alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, ma in questo caso le sue deliberazioni dovranno essere approvate dal Consiglio alla sua prima riunione.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente alla prima riunione utile.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
Art. 12
Segretario
Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea, e alla regolare tenuta dei libri sociali. Collabora con il Presidente nella gestione nonché nell’organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell’Associazione e nel trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi dall’Associazione.
Art. 13
Patrimonio ed entrate
Il patrimonio della Società è costituito:
1. da beni mobili e immobili;
2. dalle somme accantonate;
3. da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite da:
1. dalle quote annuali versate dai Soci;
2. da eventuali contributi dati da enti o persone fisiche;
3. dalle attività di gestione;
4. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
In caso di scioglimento della società il patrimonio dovrà essere destinato a finalità di utilità generale.
Art. 15
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti, a cura del Tesoriere, il rendiconto economico e finanziario, che saranno esaminati dal Consiglio e approvati, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, dall’Assemblea generale dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno solare.
Gli utili e gli avanzi di gestione, cosi come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
Il bilancio consuntivo dovrà essere predisposto dal consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea generale.
Art. 16
Tesoriere
Il Tesoriere, eletto secondo le modalità esposte nell’art. 10) “Consiglio: modalità operative”, ha i seguenti compiti:
1. adempiere alle incombenze demandategli dal Consiglio;
2. provvedere alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio.
Art. 17
Collegio dei Revisori dei conti
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio è composto da tre membri eletti dall’Assemblea che durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio alle quali devono essere invitati.
In caso di dimissioni dei Revisori subentrano i Revisori Supplenti in ordine di voto.
Art. 18
Norme disciplinari
Qualsiasi Socio è tenuto a osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, le regole di buon costume e dell’onore sportivo.
Il Socio che trasgredisca tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri e attuate dal Consiglio.
Art. 19
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci Effettivi che non ricoprano già la carica di Consiglieri. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito dal primo supplente. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate dal Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri.
In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa subito la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri che è inappellabile. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.
Art. 20
Clausola compromissoria
Tutte le controversie sociali tra Soci e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il lodo è inappellabile.
Art. 21
Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può prendere nei confronti di un Socio sono:
1. Censura;
2. Sospensione dai diritti e benefici di Socio fino a tre anni.
In caso di particolare gravità che comporti l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento al Consiglio.
Art. 22
Gratuità delle cariche sociali
Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite.
Art. 23
Disposizioni finali
I soci fondatori del LCI sono soci Sostenitori.
Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge.
Soci fondatori
Franco Barberi, Silvio Bertero, Giacinta Borletti Urlich, Nadia Boffetti, Antonio Fontana, Gaia Garavaglia, Massimo Leide, Giovanni Majolino, Fabio Mambelli, Beppe Masia, Ilaria Moresco, Maura Noris, Emilio Sanacore, Sergio Scarpellini, Margherita Scilla, Piera Zerbi.
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